Disposizioni doganali

Le seguenti informazioni doganali potrebbero non essere sempre aggiornate, per maggiori informazioni siete pregati di visitare il sito web ufficiale dell'Agenzia delle dogane

Aggiornamenti:
- Carta del Viaggiatore 2008


Viaggi da/verso Paesi Extra Comunitari

Oggetti e generi di consumo

Importazione
È concessa un'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti e i generi di consumo che i viaggiatori portano con sè nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni prive di carattere commerciale e che il loro valore non superi i 175 EURO. Tale limite è ridotto a 90 EURO per i minori di anni 15.
Inoltre per quanto riguarda alcune categorie di beni (prodotti alcolici, tabacchi, ecc.), l'esenzione è accordata entro i quantitativi previsti per gli acquisti nei duty free shops, da parte dei viaggiatori comunitari (tabella 2)
Il valore dei generi compresi nei quantitativi sotto elencati non va considerato nel valore globale dei 175 EURO degli oggetti da ammettere in franchigia.
I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione per i tabacchi e gli alcolici; quelli inferiori a 15 anni, anche dall'esenzione per il caffè.

Tabella 2 - Tabacchi, Alcool, Profumi, Caffè, Tè Quantitative ammessi per acquisti effettuati all'esterno dell Unione Europea

Prodotti del tabacco:- Sigarette 200 pezzi
Oppure - Sigarette (sigari di peso massimo 3 gr. per pezzo) 100 pezzi
Oppure - Sigari 50 pezziOppure- Tabacco da fumo 250 gr.
Bevanda alcoliche:- Bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol., alcole etilico nondenaturato di 80% vol. o più 1 litro
Oppure- Bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a basedi vino o di alcolimetro pari o inferiore a 22% vol., vinispumanti, vini liquorosi 2 litrieVini tranquilli 2 litri
Profumi - Profumi 50 gr.- Acqua di toilette 25 cl
Caffè - Caffè 500 gr
Oppure- Estratti o essenza di caffè 200 gr
- Tè 100 gr
Oppure- Estratti o essenza di tè 40 gr

Deroghe
Per gli oggetti e i generi importati dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei servizi di trasporto utilizzati nel traffico tra i Paesi Terzi e la Comunità, è concessa la franchigia nei limiti di un valore di 20 EURO; per i generi soggetti a limitazione quantitativa i rispettivi limiti sono fissati come si rivela dalla seguente Tabella.

Tabella 3 - Tabacchi, Alcool, Profumi, Caffè, Tè Quantitativi ammessi per importazioni relative a talune categorie di viaggiatori

Prodotti del Tabacco:- Sigartte 200 pezzi
Oppure- Sigarette (sigari di peso massimo 3 gr. per pezzo) 100 pezzi
Oppure- Tabacco da fumo 250 gr
Bevanda alcoliche:- Bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titoloalcolometrico superiore a 22% vol., alcole etilico nonDenaturato di 80% vol o più 1 litro
Oppure - Bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcolometrico pari o inferiore a 22% vol., vini spumati, vini liquorosi 2 litrieVini tranquilli 2 litri
Profumi - Profumi 50 gr-
Acqua di toilette 25 cl
Caffè - Caffè 500 gr
Oppure - Estratti o essenza di caffè 200 gr
Tè - Tè 100 gr
Oppure - Estratti o essenza di Tè 40 gr

Il valore dei generi compresi nei quantitativi indicati nella tabella 3 non va considerato nel valore globale di 20 EURO degli oggetti ammessi in franchigia.
Per "zona di frontiera", fatte salve le realtive convenzioni, si intende, ai sensi dell'art. 49, par. 2, del Reg.to (CEE) n. 918/83, una zona di 15 Km di profondità in linea d'aria dalla frontiera. Sono considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio è compreso parzialmente in essa.
Per "lavoratore frontaliero" si intende, ai sensi del citato art. 49, ogni persona che, per la sua abituale attività deve varcare la frontiera nei suo giorni di lavoro.

Specie protette

Animali
Alcuni animali (ad esempio pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli, scimmie) provenienti da determinati Paesi costituiscono ¨specie protette¨ dalla Convenzione di Washington. Il viaggiatore che volesse introdurre tali animali deve esibire il certificato CITES (autorizzazione all' esportazione), rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.
Sono assolutamente vietate le introduzioni di alcune categorie di animali comprese nell'elenco dell'apendice 1 della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelote).
La mancata osservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per il trasgressore, l'irrogazione di sanzioni che vanno da 2 a 18 milioni e che, nei casi più gravi, possono portare anche al sequestro dell'animale.

Avorio, pellice, corallo
Anche i prodotti da animali protetti dalla Convenzione di Washington (ad esempio avorio, pellice, pelleterie, corallo) all'atto dell'introduzione devono essere accompagnati da certificato CITES. Le sanzioni sono le stesse previste per le importazioni di animali.

Piante
Anche alcuni esemplari di piante (ad esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute "specie protette". Il viaggiatore, che volesse introdurre tali tipi di piante, deve munirsi del certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Per alcune specie (come ad esempio i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum), la Convenzione di Washington prevede l'assoluto divieto di importazione o esportazione.

Armi
In applicazione di una norma di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio (anche di carattere ornamentale) o arma impropria, a meno che queste non siano accompagnate da regolare permesso rilasciato dalla Questura della zona di residenza del viaggiatore. Nel caso in cui l'arma sia sprovvista di tale permesso è possibile depositarla gratuitamente in attesa del rilascio dell'autorizzazione.

Sanzioni

Oltre i limiti previsti, le merci e gli oggetti importanti devono essere dichiarati in doganañ sulle quantità eccedenti la franchigia devono essere corrisposti i diritti doganali.
I viaggiatori provenienti da Terzi Paesi che portano nel proprio bagaglio oggetti e generi di consumo per un valore superiore a quello consentito in esenzione tentando di sottrarli fraudolentemente al controllo doganale, oltre a dover pagare i diritti doganali incorrono nel reato di "contrabbando", laddove i diritti di confine evasi siano superiori a Lit. 7.745.000 ovvero l'oggetto dell'irregolare introduzione sia costituito da tabacchi lavorati esteri. Ciò è punito con una multa da due a dieci volte i diritti dovuti. Nei casi in cui è disposta la confisca del bene, questo può essere riacquistato versando , oltre la multa e i diritti doganali, un importo pari al suo valore al momento del riacquisto.

Disposizioni valutarie, Animali e Armi

La normativa relativa alle disposizioni valutarie, Animali e Armi da/verso Paesi extra comunitari è la stessa di quella trattata nell'ambito dei viaggi da/verso Paesi dell'Unione Europea.

Import / Export dei Beni Culturali

Importazione
Il viaggiatore deve esibire alla dogana la fattura di acquisto o la certificazione sull'origine del bene.
La dogana, per accertare il carattere di "opera d'arte", chiede l'intervento dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

Esportazione (temporanea o definitiva)
Per i beni culturali elencati nell'alegato al Reg.to (CEE) n. 3911/92 (come ad esempio gli oggetti di interesse storico o artistico, i quadri, le sculture e i vasi ornamentali con più di 50 anni o i mobili con più 100 anni) il viaggiatore dovrà munirsi di una autorizzazione nazionale e comunitaria da presentarsi in dogana, rilassciate entrambe dall'Ufficio esportazioni delle Sovrintendenze ai beni culturali.
Per l'esportazione di beni culturali che non rientrano nell'elenco allegato al predetto regolamento comunitario e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico o archeologico, il viaggiatore dovrà munirsi di un'autorizzazione nazionale all'esportazione, il cosidetto attestato di libera circolazione, rilasciata anch'essa dall'Ufficio esportazioni delle Sovrintendenze ai beni culturali.
Nel caso vi siano dei dubbi sul valore storico, artistico od archeologico dell'oggetto è consigliabile chiedere una valutazione all'Ufficio esportazioni delle Sovrintendenze.

Alcuni consigli per chi si reca all'estero

Apparecchiature Foto-Video ed Elettroniche
Nel caso che il viaggiatore si rechi all'estero con apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers di elevato valore è opportuno che porti con sè idonea documentazione (es. la ricevuta di acquisto o il certificato di garanzia delle apparecchiature o la bolletta doganale d'importazione) in modo di poter dimostrare, in caso di controllo al momento del rientro, che i beni sono stati regolarmente acquistati o importati in Italia.
In mancanza di tali documenti è consigliabile, al momento della partenza, recarsi presso gli uffici doganali dei porti o degli aeroporti per fare una dichiarazione di possesso da esibire al rientro in Italia.

Pellice ed articoli in pelle di animali protetti

Il viaggiatore, prima di uscire dal territorio nazionale, è tenuto a presentarsi presso un ufficio del Corpo Forestale dello Stato, che rilascerà un certificato di temporanea esportazione.

Armi da Caccia

È necessario procurarsi, un permesso di temporanea esportazione rilasciato dalla Questura, da esibire all'ufficio di Polizia di Frontiera all'atto del rientro nello Stato.

Viaggi in auto

Per i viaggi all'estero con la propria autovetturanon sono previste particolare formalità per chi si reca nei Paesi dell'Unione Europea. Tali paesi riconoscono, inffatti, la validità sia della patente italiana che delle polizze assicurative RCA stipulate nel nostro Paese.
In alcuni Paesi è richiesta la "cata verde" (documento che estende la copertura assicurativa della polizza italiana), da richiedere alla propria compagnia di assicurazione o presso i posti di frontiera dei Paesi nei quali è necessaria la "patente internazionale", rilasciata dalla Prefettura di residenza, è obbligatoria in tutti i Paesi extra-europei e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica.
Attenzione: in caso di vendita del proprio autoveicolo in un Paese straniero è necessario, all'atto della vendita, asportare le targhe, che devono essere consegnate al Pubblico Registro Automovilistico insieme al libretto di circolazione, al foglio complementare o al certificato di propietà, per effettuare la cancellazione del veicolo.

I controlli dei bagagli nei viaggi aerei

Le formalità di sdoganamento del bagaglio variano a seconda che sia registrato o portato a mano.
In partenza
I controlli e le formalità doganali sono effettuati nel paese di partenza anche quando l'aereo effettua uno scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione non comunitaria.
Nel caso vi sia trasbordo su altro aeromobile prima dell'uscita dalla U.E., il controllo del bagaglio a mano vien effettuato presso l'aeroporto di transito.

In arrivo

I controlli doganali sono svolti nel paese comunitario di arrivo.
Nel caso i viaggiatori debbano proseguire con un volo intracomunitario cambiando aereo, i controlli sui bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di arrivo di quest'ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano sono effettuati nel primo aeroporto comunitario di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore eccedente la franchigia.

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